Destinatario:
Responsabile Ufficio Ragioneria
Ai sensi dell’art. 193 del TUEL – come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 126/2014 - con
periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale - comunque almeno una volta
entro il 31 luglio - l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli
equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente le
misure necessarie a ripristinare il pareggio, i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti e le
iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità.
La data del 31 luglio è inoltre la data consigliata dalla Commissione Arconet per la verifica dello
stato di attuazione dei programmi. Non essendo normativamente previsto nel nuovo articolo
193 del TUEL, tale adempimento va comunque posto in essere a mente dell’articolo 147-ter,
comma 2, del TUEL che conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di
attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della
predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pertanto, pur
non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica
dello stato di attuazione dei programmi.
In base alla nuova formulazione dell’art. 193 TUEL, entro il 31 luglio i Comuni devono,
obbligatoriamente, effettuare la verifica degli equilibri di bilancio e porre in essere la verifica
dello stato di attuazione dei programmi. Per rispondere a questa esigenza, per molti versi
innovativa rispetto al passato, è stato predisposto il presente software che si distingue per la
semplicità d’uso e la ricchezza dei testi della Relazione illustrativa all’adempimento (testi già
memorizzati e modificabili).
Funzionalità del Software:
|
|
|
Il software gestisce entrambi gli adempimenti con gli abituali standard di qualità e completezza,
partendo da un analitico e dettagliato esame contabile della gestione, permette di ottenere,
attraverso la semplicità di inserimento dati e di utilizzo degli stessi:
- la stampa della Relazione degli uffici finanziari;
- la verifica dello stato di avanzamento delle missioni e dei programmi in cui è articolato il DUP
2024/2026;
- la spiegazione con l’analisi grafica e descrittiva;
- la stampa della Bozza di relazione per l’Assessore alle finanze;
- lo Schema di Delibera Consiliare di approvazione dell’adempimento;
- importazione dati dal software “DUP 2024/2026” del Gruppo Editoriale CEL.
Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio.
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario
e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare
riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una
volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare,
contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel
risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere
utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le
entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico
vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa
provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di
amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente
articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
|